(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)
1. In ciascuna struttura di cui all'art. 2, è effettuata una verifica della corrispondenza tra giacenza reale e contabile ogni quarantotto ore. Nel caso in cui il termine scada in giornata festiva, lo stesso è esteso a settantadue ore.
2. Nelle unità operative a ciclo continuativo, la verifica è effettuata a ogni passaggio della responsabilità di custodia.
3. La verifica è attestata su apposita modulistica secondo le procedure aziendali mediante firma o identificazione elettronica del soggetto che la esegue.
4. Ogni scostamento non giustificato costituisce evento critico e comporta conteggio straordinario, verifica documentale e attivazione delle procedure di segnalazione.