DMS 15.09.26 - articolo 15: Vigilanza, ispezioni e indicatori

  Articolo 15 - Vigilanza, ispezioni e indicatori

(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)

1. Il responsabile di cui all'art. 4 effettua periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri e la conformità delle misure di custodia, redigendo apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.

2. La frequenza delle ispezioni è commisurata al rischio e comunque almeno annuale; nelle unità interessate da precedenti non conformità è almeno trimestrale, per il periodo definito dalla procedura aziendale.

3. Le ispezioni verificano: sicurezza del luogo di custodia, gestione delle chiavi e degli accessi, corretto uso del registro, corrispondenza tra giacenza reale e contabile, tempestività degli scarichi, separazione dei medicinali di cui all'art. 1, comma 1 scaduti, tracciabilità di trasporti, rotture e restituzioni.

4. Gli esiti sono verbalizzati e accompagnati da prescrizioni nonchè dall'indicazione del responsabile dell'azione correttiva e del termine di attuazione.

5. Le strutture monitorano indicatori relativi alla corrispondenza delle giacenze, alla tempestività delle registrazioni, alla completezza della documentazione, alle discrepanze non giustificate e alle anomalie dei consumi.


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