(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)
1. Il responsabile di cui all'art. 4 effettua periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri e la conformità delle misure di custodia, redigendo apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.
2. La frequenza delle ispezioni è commisurata al rischio e comunque almeno annuale; nelle unità interessate da precedenti non conformità è almeno trimestrale, per il periodo definito dalla procedura aziendale.
3. Le ispezioni verificano: sicurezza del luogo di custodia, gestione delle chiavi e degli accessi, corretto uso del registro, corrispondenza tra giacenza reale e contabile, tempestività degli scarichi, separazione dei medicinali di cui all'art. 1, comma 1 scaduti, tracciabilità di trasporti, rotture e restituzioni.
4. Gli esiti sono verbalizzati e accompagnati da prescrizioni nonchè dall'indicazione del responsabile dell'azione correttiva e del termine di attuazione.
5. Le strutture monitorano indicatori relativi alla corrispondenza delle giacenze, alla tempestività delle registrazioni, alla completezza della documentazione, alle discrepanze non giustificate e alle anomalie dei consumi.