(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)
1. L'accesso ai medicinali e ai relativi sistemi è consentito esclusivamente a personale appositamente formato e abilitato secondo le procedure aziendali.
2. La formazione iniziale e periodica riguarda la normativa, le procedure, la tenuta dei registri, la sicurezza fisica e informatica, la gestione delle chiavi, la rilevazione delle frodi, le procedure di emergenza e gli obblighi di segnalazione.
3. La struttura verifica l'apprendimento e conserva il registro delle abilitazioni.