DMS 15.09.26 - articolo 20: Clausola di invarianza finanziaria

  Articolo 20 - Clausola di invarianza finanziaria

(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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