(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)
1. Nelle strutture dotate dell'unità operativa di farmacia, il direttore della farmacia è il responsabile dell'approvvigionamento, della ricezione, della custodia, della movimentazione interna, della giacenza dei medicinali indicati nell'art. 1, comma 1, in farmacia. Il direttore della farmacia è altresì responsabile della vigilanza sulle unità operative quali servizi e reparti.
2. Nelle strutture prive dell'unità operativa di farmacia, il direttore sanitario è il responsabile dell'approvvigionamento, della ricezione, della custodia, della movimentazione interna, della giacenza dei medicinali indicati nell'art. 1, comma 1, e della vigilanza sulle unità operative, quali servizi e reparti.
3. Il direttore della farmacia di cui al comma 1 può delegare, con le modalità previste dalla procedura aziendale e comunque con modalità tracciabili, ad un farmacista in servizio presso la farmacia l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma. Con le medesime modalità, il direttore sanitario di cui al comma 2 può delegare ad un medico, ad un farmacista o a un medico veterinario l'esercizio delle funzioni di cui al predetto comma.
4. Le funzioni vicarie di cui al comma 3 sono descritte per singole attività, sono nominative, temporalmente definite e conservate agli atti, anche in formato elettronico. Sono inefficaci le deleghe generiche delle funzioni di vigilanza e custodia.