DMS 15.09.26 - articolo 7: Custodia delle chiavi, delle credenziali e gestione degli accessi

  Articolo 7 - Custodia delle chiavi, delle credenziali e gestione degli accessi

(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)

1. Per ciascuna struttura di cui all'art. 2 è individuato nominativamente il responsabile di cui agli articoli 4 e 5 della custodia delle chiavi della cassaforte, dei badge, dei codici e degli altri dispositivi di accesso.

2. Durante l'orario di servizio, la chiave o il dispositivo restano sotto la custodia diretta del responsabile e il dispositivo di custodia è richiuso dopo ogni operazione.

3. Fuori dall'orario di servizio, le chiavi sono custodite in contenitore protetto, collocato in area allarmata e non accessibile al pubblico. In ogni momento deve essere garantita la tracciabilità di chi detiene le chiavi e di chi è responsabile della loro custodia.

4. Ogni passaggio della chiave o del dispositivo di accesso tra i responsabili della custodia è annotato, eventualmente anche elettronicamente, con indicazione di data, ora, consegnante e ricevente.

5. Lo smarrimento, il furto o la sospetta compromissione dei dispositivi di cui al comma 1 sono immediatamente comunicati al responsabile di cui agli articoli 4 e 5, e comportano le opportune azioni correttive previste dalla procedura aziendale in modo da non compromettere la continuità assistenziale.

6. Sono vietati la consegna a personale non autorizzato delle chiavi, la condivisione delle stesse, la formazione di copie non censite, nonchè la condivisione delle credenziali personali.


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