(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)
1. Le richieste di approvvigionamento e restituzione dei medicinali indicati nell'art. 1, comma 1 sono effettuate mediante la modulistica prevista dalla normativa vigente o mediante sistemi elettronici certificati e autorizzati in base alle procedure aziendali, con identificazione del richiedente e del soggetto che valida l'operazione.
2. La farmacia verifica la congruitą della richiesta rispetto ai consumi e alle giacenze. Gli scostamenti anomali delle richieste sono sottoposti a verifica prima della consegna, salvo urgenza clinica documentata.
3. Alla consegna, il ricevente, identificato secondo la procedura aziendale, verifica tipologia, quantitą, integritą, lotto, scadenza e corrispondenza con la documentazione e con la richiesta dell'ordine, sottoscrivendo la presa in carico.
4. Nessuna movimentazione interna avviene senza documento, firma o identificazione elettronica del soggetto che consegna e di quello che riceve.