(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e, in particolare, gli articoli 14, 14-bis, 25-bis, 38, 41, 42, 45, 60, 68, 73, 75 e 87;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'art. 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 20 aprile 1976, recante «Approvazione del registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e per le farmacie»», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 121 dell'8 maggio 1976;
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 febbraio 1996, recante «Approvazione della modulistica per il controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali ed i singoli reparti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 1996;
Visto il decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001, recante «Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 204 del 3 settembre 2001;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 dicembre 2006, recante «Approvazione del modello di buono acquisto per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2006;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio 2010, recante «Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 121 del 26 maggio 2010;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2020, recante "Aggiornamento delle tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica del decreto 17 maggio 2018 recante, «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 174 del 13 luglio 2020 e, in particolare, la nota 3 alla tabella 3 dell'allegato 1 al decreto;
Vista la deliberazione del 26 novembre 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante «Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private»;
Considerato il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici;
Ritenuta l'esigenza di aggiornare le modalità volte a garantire la sicurezza, la custodia, la tracciabilità e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 settembre 2026 (rep. atti n. 150/CSR);
Decreta: