(Corte costituzionale - 337 - n° 8 del 19 ottobre 2001)
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, relativamente:
all'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in riferimento agli artt. 3 e 10 (recte: 11) della Costituzione;
all'art. 6 della medesima legge, in riferimento all'art. 119 della Costituzione;
agli artt. 65 e 66 della medesima legge, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione;
all'art. 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della medesima legge, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;
b) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola