(Corte costituzionale - 273 - 13/27 luglio 2004)
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.
Sanitą pubblica - Cure dei
soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione - Concorso a
carico delle Regioni e Province autonome, alle spese di soggiorno dell'assistito e dei loro
eventuali accompagnatori - Criteri dettati con atto di indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorso della Provincia autonoma di Trento -
Asserita lesione delle prerogative statutarie riguardanti gli atti di indirizzo e
coordinamento - Lamentato contrasto con il parere reso dalla Provincia - Inosservanza
dell'obbligo dell'emanazione dell'atto con decreto del Presidente della Repubblica -
Applicabilitą, nella specie, della clausola di salvaguardia, contenuta nell'atto impugnato,
che vincola la Provincia di Trento solo al raggiungimento dell'obiettivo stabilito -
Conseguente mancanza di lesivitą della disposizione censurata - Inammissibilitą del ricorso.
- D.P.C.M. 1° dicembre 2000, art.
3.
- D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3, commi 2 e 3;
legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 1, comma 1, lettera ii).