Considerato in diritto

(Corte costituzionale - 273 - 13/27 luglio 2004)

1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, conflitto di attribuzione in relazione all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione), chiedendone l'annullamento.

L'atto impugnato, con il quale sono dettati criteri dettagliati per il riconoscimento, nei confronti dei soggetti portatori di handicap che necessitano di cure all'estero, del concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e dei loro eventuali accompagnatori, è ritenuto dalla ricorrente lesivo delle proprie prerogative, sia in quanto contrastante con l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento), secondo il quale gli atti di indirizzo e coordinamento «vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obbiettivi o risultati in essi stabiliti», sia in quanto adottato, senza alcuna motivazione, in contrasto col parere da essa reso, sia, infine, perchè emanato nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anzichè in quella del decreto del Presidente della Repubblica, secondo la regola generale di cui all'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica).

2. - Il ricorso è inammissibile.

La provincia autonoma ricorrente muove dall'esplicita premessa che la cosiddetta clausola di salvaguardia, contenuta nel comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la quale «le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti», non sia riferibile all'impugnato art. 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Siffatta opzione interpretativa, tuttavia, si basa esclusivamente sull'argomento, di carattere letterale, secondo cui il richiamato art. 3 indica anche le «Province autonome» fra i destinatari della disciplina in esso contenuta, trascurando in tal modo gli altri argomenti, di carattere sistematico, desumibili dal successivo art. 7, che fa salve le competenze statutarie delle province autonome.

La «clausola di salvaguardia» risulterebbe, infatti, sostanzialmente vanificata se potesse essere oggetto di deroga proprio nella materia, certamente centrale, dei criteri per il concorso alle spese, tanto più che l'introduzione della suddetta clausola nell'articolato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 deriva proprio dal recepimento delle specifiche osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Trento in sede di parere sulla conformità statutaria.

A chiarire l'effettiva portata dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 sta, d'altra parte, il fatto che, in sede di definizione delle modalità applicative dello stesso, attuata con l'accordo del 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla definizione di alcune modalità applicative degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2, dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000, per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione), è stata soppressa, all'art. 2, la menzione delle Province autonome tra i soggetti destinatari della disciplina sul concorso nelle spese, proprio al fine di risolvere i dubbi interpretativi originati dal testo del citato art. 3.

Deve, in conclusione, ritenersi che l'atto impugnato si applichi, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, solo per quanto concerne l'obbiettivo in esso stabilito, rappresentato dalla partecipazione alle spese di soggiorno per cure affrontate all'estero dai portatori di handicap.

Escluso, dunque, che anche la disciplina analitica di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia riferibile alla provincia ricorrente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto privo di lesività.