(Corte costituzionale - 111 - 07/18 marzo 2005)
Giudizio di legittimitą costituzionale in via incidentale.
Regione Puglia - Bilancio e contabilitą pubblica - Spesa sanitaria - Erogazioni eccedenti il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Ritenuta diversitą dei sistemi di remunerazione per le strutture pubbliche e private - Denunciata irragionevolezza, disparitą di trattamento in danno delle strutture accreditate, e violazione del principio fondamentale di equiordinazione delle strutture pubbliche e private - Interpretazione ictu oculi erronea, coinvolgimento di norme che non formano oggetto di rimessione - Inammissibilitą della questione.
- Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117.
Regione Puglia - Bilancio e contabilitą pubblica - Spesa sanitaria - Erogazioni eccedenti il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» - Riferimento ai volumi di prestazioni sanitarie erogate nell'anno 1998 - Denunciata irragionevolezza, con danno per le strutture private - Non fondatezza della questione.
- Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, art. 3.