(Corte costituzionale - 115 - 7/10 maggio 2012)
Giudizio di legittimitą costituzionale in via principale
Sanitą pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia -
Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore - Ricorso del Governo - Parametri statutari inconferenti ed
apoditticamente evocati - Inammissibilitą della questione.
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, artt. 4, 5 e
10.
- Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, artt. 4, 5, 6 e 7.
Sanitą pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia -
Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore - Predisposizione di campagne di informazione rivolte ai cittadini su
base regionale, istituzione di strutture addette al coordinamento regionale per
le cure palliative e la terapia del dolore, disciplina dei programmi di sviluppo
in ambito regionale - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa
statale di riferimento, espressione di un principio di coordinamento della
finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, artt. 4, 5 e
10.
- Costituzione, art. 117, terzo comma;
legge 15
marzo 2010, n. 38, art. 5, comma 5.
Sanitą pubblica - Bilancio e contabilitą pubblica - Norme
della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore - Disposizioni finanziarie - Omessa
quantificazione e copertura degli oneri finanziari, secondo le regole contabili
- Violazione del principio finanziario secondo cui la riduzione di precedenti
autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in
quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione
legislativa - Violazione dell'obbligo, ancor pił indefettibile in presenza di
oneri pluriennali, di analitiche quantificazioni delle diverse spese su partite
di bilancio promiscue - Illegittimitą costituzionale - Obbligo di contenimento
degli oneri introdotti dalle norme impugnate, fino a nuova legittima copertura
dell'eventuale eccedenza, entro i limiti di stanziamento delle pertinenti poste
del bilancio dell'esercizio 2011 - Assorbimento delle ulteriori censure.
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, art. 15.
- Costituzione, art. 81, quarto comma (art. 117, terzo comma).