Titolo

(Corte costituzionale - 131 - 21/25 maggio 2012)

Giudizio di legittimitā costituzionale in via principale

Sanitā pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue -Previsione di interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario - Asserito contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso del Governo - Ius superveniens che sospende l'efficacia della legge censurata "in attesa dell'attuazione del piano di rientro" - Modifica non satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente - Insussistenza delle condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Sanitā pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Previsione di interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario - Carattere vincolante del piano di rientro, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimitā costituzionale.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b).

Sanitā pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Attribuzione alla Giunta regionale di competenze amministrative - Aggravamento del disavanzo sanitario e conseguente ostacolo all'attuazione del piano di rientro - Interferenza con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta, lesiva della potestā sostitutiva dello Stato - Illegittimitā costituzionale. - Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2. - Costituzione, art. 120, secondo comma. Sanitā pubblica - Bilancio e contabilitā pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Quantificazione e copertura degli oneri di spesa per l'esercizio finanziario 2011 - Indicazione di una somma sicuramente insufficiente per coprire tutte le spese per il funzionamento del Centro, incluse quelle per il personale, nonchč mancata quantificazione e copertura degli oneri per gli anni successivi al 2001 - Carenza dei requisiti a garanzia della chiarezza e soliditā del bilancio - Violazione dell'obbligo di copertura delle nuove spese - Illegittimitā costituzionale.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, art. 13.
- Costituzione, art. 81.

Sanitā pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Dichiarazione di illegittimitā costituzionale di tutte le disposizioni impugnate - Inscindibile connessione esistente tra le norme impugnate e le altre disposizioni della stessa legge - Illegittimitā costituzionale in via consequenziale.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 3, 4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.