(Corte costituzionale - 131 - 21/25 maggio 2012)
Giudizio di legittimitā costituzionale in via principale
Sanitā pubblica - Norme della Regione Calabria -
Istituzione del Centro Regionale Sangue -Previsione di interventi in materia di
organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo
sanitario - Asserito contrasto con i principi fondamentali della legislazione
statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso del Governo
- Ius superveniens che sospende l'efficacia della legge censurata "in attesa
dell'attuazione del piano di rientro" - Modifica non satisfattiva delle pretese
avanzate dal ricorrente - Insussistenza delle condizioni per dichiarare cessata
la materia del contendere.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Sanitā pubblica - Norme della Regione Calabria -
Istituzione del Centro Regionale Sangue - Previsione di interventi in materia di
organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo
sanitario - Carattere vincolante del piano di rientro, espressione di un
principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria -
Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica - Illegittimitā costituzionale.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 1, 2, 4, comma 1, 5,
10, comma 2, e 13.
- Costituzione, art. 117, terzo comma;
legge 27
dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b).
Sanitā pubblica - Norme della Regione Calabria -
Istituzione del Centro Regionale Sangue - Attribuzione alla Giunta regionale di
competenze amministrative - Aggravamento del disavanzo sanitario e conseguente
ostacolo all'attuazione del piano di rientro - Interferenza con l'esercizio
delle funzioni del commissario ad acta, lesiva della potestā sostitutiva dello
Stato - Illegittimitā costituzionale. - Legge della Regione Calabria 18 luglio
2011, n. 24, artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2. - Costituzione, art.
120, secondo comma. Sanitā pubblica - Bilancio e contabilitā pubblica - Norme
della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue -
Quantificazione e copertura degli oneri di spesa per l'esercizio finanziario
2011 - Indicazione di una somma sicuramente insufficiente per coprire tutte le
spese per il funzionamento del Centro, incluse quelle per il personale, nonchč
mancata quantificazione e copertura degli oneri per gli anni successivi al 2001
- Carenza dei requisiti a garanzia della chiarezza e soliditā del bilancio -
Violazione dell'obbligo di copertura delle nuove spese - Illegittimitā
costituzionale.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, art. 13.
- Costituzione, art. 81.
Sanitā pubblica - Norme della Regione Calabria -
Istituzione del Centro Regionale Sangue - Dichiarazione di illegittimitā
costituzionale di tutte le disposizioni impugnate - Inscindibile connessione
esistente tra le norme impugnate e le altre disposizioni della stessa legge -
Illegittimitā costituzionale in via consequenziale.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 3, 4, commi 2 e 3,
6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.