(Corte costituzionale - 51 - 25/28 marzo 2013)
Giudizio di legittimitā costituzionale in via principale
Bilancio e contabilitā pubblica - Norme della Regione
siciliana - Promozione della ricerca sanitaria - Funzionamento dei programmi
operativi - Previsione che l'assessore regionale alla salute possa utilizzare
una quota a valere sull'1 per cento del Fondo Sanitario Regionale, non inferiore
a un milione di euro e non superiore a tre milioni di euro - Utilizzo di risorse
giā interamente vincolate dal piano di rientro dal disavanzo regionale della
sanitā, concordato con lo Stato - Tecnica di copertura non conforme alle
modalitā indicate dalla legge di contabilitā e finanza pubblica, espressive di
un principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica -
Illegittimitā costituzionale - Estensione alla intera legge di spesa -
Assorbimento di ulteriore questione.
- Delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana, relativa al disegno
di legge n. 483, approvata il 30 luglio 2012.
- Costituzione, art. 81, quarto comma;
legge 27
dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera b);
legge 23
dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80, secondo periodo, e
95;
(Costituzione, art. 81, quarto comma, in relazione al combinato disposto degli
artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).