(Corte costituzionale - 74 - 23 marzo/7 maggio 2015)
1.- Con due distinti ricorsi (rispettivamente iscritti al n. 159 del registro ricorsi 2012 e al n. 32 del registro ricorsi 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, tra gli altri, l'art. 15, commi 13, lettera c), e 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e l'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013).
Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse dalla ricorrente nei confronti delle ulteriori disposizioni impugnate, va disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe in considerazione della loro connessione soggettiva, nonchè parzialmente oggettiva in relazione ai parametri evocati.
La difesa ricorrente, in prossimità dell'udienza del 24 marzo 2015, ha depositato il verbale della deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2015, n. 456, con la quale la Regione - a seguito del protocollo d'intesa in materia di finanza pubblica, stipulato con lo Stato in data 23 ottobre 2014 - ha rinunciato ai ricorsi dando atto del venir meno delle ragioni che avevano indotto alla proposizione degli stessi.
In tale accordo (art. 3) è previsto che la Regione rinunci, fra gli altri, al ricorso proposto contro gli artt. 15, commi 13 e 22, del d.l. n. 95 del 2012, e 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012.
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la citata delibera di Giunta regionale n. 456 del 13 marzo 2015, ha dichiarato di rinunciare all'impugnativa, tra gli altri, degli artt. 15, commi 13 e 22, del d.l. n. 95 del 2012, e 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012.
1.1.- In base alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 310 del 2011, n. 199 e n. 179 del 2010) la dichiarazione di rinuncia, pur non accettata dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. Nel caso di specie, la rinuncia ai ricorsi fa seguito ad un accordo siglato con il Governo ed era espressamente prevista tra gli obblighi della Regione e delle Province autonome stipulanti. L'accordo, inoltre, è stato recepito dagli artt. 512-523 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato - Legge di stabilità 2015).
Ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle parti dei ricorsi oggetto dei presenti giudizi.