Dispositivo

(Corte costituzionale - 74 - 23 marzo/7 maggio 2015)

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, commi 13, lettera c), e 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera m), Cost., agli artt. 5, 49, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), ed al "principio dell'accordo che caratterizza il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali", dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso n. 159 del 2012, ed alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 116, 117, 118, 119 e 134, Cost., ai principi di leale collaborazione e "dell'accordo in materia finanziaria", agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale n. 1 del 1963, ed alle norme del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) e della legge n. 220 del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia con il ricorso n. 32 del 2013.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2015.

Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA