Piemonte - Legge 14/02 - articolo 3: Consenso informato

Articolo 3 - Consenso informato

(Regione Piemonte - legge n° 14, 3 giugno 2002)

1. Nella Regione Piemonte la terapia elettroconvulsivante (T.E.C.) può essere praticata solo quando il paziente esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto. A tal fine occorre che lo psichiatra interessato fornisca, sia oralmente che in forma scritta, oltre che ai vantaggi attesi, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali eventuali, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione. L'assenso del paziente deve essere scritto ed allegato alla cartella clinica e va ripetuto ad ogni applicazione.

2. Nei casi in cui esista una limitazione della capacità del paziente nel comprendere l'informazione e nell'esprimere il consenso, si applica la vigente normativa civilistica in tema di capacità di agire delle persone.


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