(Regione Piemonte - legge n° 14, 3 giugno 2002)
1. E' fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la T.E.C. sui bambini e gli anziani. Per le donne in gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che l'applicazione della T.E.C. venga espressamente richiesta dalla paziente e autorizzata anche dal coniuge e dai familiari diretti della paziente, secondo le modalità espresse dall'Art. 3. Viene fatto divieto di utilizzare, in tutte le strutture regionali la lobotomia prefrontale e transorbitale, ed altri simili interventi di psicochirurgia.