(Regione Piemonte - legge n° 14, 3 giugno 2002)
1. E' eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che decida di non ricorrere alla T.E.C., alla lobotomia prefrontale e transorbitale e ad altri simili interventi di psicochirurgia, salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilità professionale.