(Regione Calabria - legge n° 29, 7 agosto 2002)
1. La nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, ha natura esclusivamente fiduciaria ed è revocabile in
qualsiasi momento con il venir meno del rappono di fiducia da parte
dell'organo che li ha nominati ove si riscontri un'azione di
contrasto e di non osservanza dei programmi, delle direttive e degli
obiettivi stabiliti dalla Regione.
(abrogato dall'articolo 22, comma 2,
lettera d), della legge 11/04 - ndr)