Calabria - Legge 29/02 - articolo 20: Nomina direttori generali

Articolo 20 - Nomina direttori generali

(Regione Calabria - legge n° 29, 7 agosto 2002)

1. La nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, ha natura esclusivamente fiduciaria ed è revocabile in qualsiasi momento con il venir meno del rappono di fiducia da parte dell'organo che li ha nominati ove si riscontri un'azione di contrasto e di non osservanza dei programmi, delle direttive e degli obiettivi stabiliti dalla Regione.
(abrogato dall'articolo 22, comma 2, lettera d), della legge 11/04 - ndr)


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