(Regione Toscana - legge n° 39, 28 ottobre 2002)
1. Nel sistema sanitario regionale della Toscana la terapia elettroconvulsivante (TEC) può essere praticata solo quando il paziente esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto. A tal fine occorre che lo psichiatria (vedi errata-corrige - ndr) interessato fornisca, sia oralmente che in forma scritta, esaurienti informazioni, oltre che sui vantaggi attesi, in ordine agli effetti collaterali eventuali, ai possibili trattamenti alternativi e alle loro modalità di applicazione. L'assenso del paziente deve essere scritto e allegato alla cartella clinica e va ripetuto ad ogni applicazione. Nei casi in cui esista una limitazione della capacità del paziente nel comprendere l'informazione e nell'esprimere il consenso, su istanza del medico curante si applica la vigente normativa civilistica sulla capacità di agire delle persone.
2. Di norma nel sistema sanitario regionale della Toscana non si
ricorre all'utilizzo della TEC sui minori, sugli anziani oltre il
sessantacinquesimo anno di età e sulle donne in stato di gravidanza,
se non in caso di eccezionale e comprovata necessità medica, su
espressa richiesta e autorizzazione dei familiari diretti del
paziente nel caso dei minori, ovvero dal paziente stesso negli altri
casi e secondo le modalità indicate al comma 1, sempre e comunque
salvaguardando la tutela della vita, della salute e della piena
dignità del paziente.
(vedi ricorso
del Presidente del consiglio dei ministri 11.01.03 - ndr)
3. Nel sistema sanitario regionale della Toscana non si
utilizzano la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili
interventi di psicochirurgia.
(vedi ricorso
del Presidente del consiglio dei ministri 11.01.03 - ndr)
4. Apposite linee guida sull'utilizzo della TEC e sulle procedure
relative al consenso e all'autorizzazione sono adottate dalla giunta
regionale, su conforme indicazione della Comunità scientifica
toscana e acquisito il parere della commissione regionale di
bioetica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
(vedi ricorso
del Presidente del consiglio dei ministri 11.01.03 - ndr)