(Regione Liguria - legge n° 39, 8 novembre 2002)
1. La presente legge disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificate di categoria B in base alle condizioni fissate dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 (attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/64l/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico al fine di garantire la tutela dell'utenza e dei lavoratori. Individua, altresì, l'autorità competente al rilascio del nulla osta e gli organismi tecnici di natura consultiva.