(Regione Liguria - legge n° 39, 8 novembre 2002)
1. La domanda di nullaosta è presentata al sindaco del comune ove si intende avviare l'attività corredata dei documenti di seguito prescritti:
planimetria dei locali e indicazione delle attività che ivi si intendono avviare;
decreto di agibilità dei locali;
descrizione e caratteristiche delle macchine radiogene e quantità e qualità delle materie radioattive che si intendono impiegare;
indicazione sullo smaltimento dei rifiuti;
relazione inerente la valutazione di rischio radioattivo per i pazienti la popolazione e i lavoratori.
2. Le strutture private, oltre alla documentazione citata al precedente comma, devono produrre altresì:
atto di proprietà ovvero di locazione dell'immobile;
certificato catastale;
certificato della C.C.I.A.A.
3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere inoltre corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'Art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995;
4. Il sindaco trasmette la domanda alla commissione per la radioprotezione, costituita presso ciascuna A.S.L. ai sensi della presente legge, per l'istruttoria di rito e l'emissione del parere di natura prodromica al rilascio del nulla osta richiesto.
5. In ogni caso il nulla osta viene rilasciato contestualmente all'autorizzazione prevista dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio - sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997).