(Regione Liguria - legge n° 39, 8 novembre 2002)
1. Ciascuna commissione, entro trenta giorni dall'insediamento, provvede a dotarsi di un regolamento organizzativo che definisce la priorità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere e il numero minimo dei partecipanti ai fini della validità dei pareri da inviare ai sindaci dei comuni ricadenti nell'area territoriale di competenza.
2. La commissione è tenuta a dotarsi di una segreteria amministrativa composta da un minimo di due persone che possono essere scelte tra il personale amministrativo di ruolo in servizio sia presso i comuni appartenenti all'area territoriale di competenza sia presso l'azienda U.S.L. per i cui oneri si rinvia al successivo art. 15.