(Regione Lazio - legge n° 4, 3 marzo 2003)
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 6 settembre 1979, n. 70 (norme per la funzionalitą dei servizi di laboratorio per la diagnosi medica); b) la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 (norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cui private);
c) la legge regionale 1° settembre 1993, n. 41 (organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali);
d) il regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1 (Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali - Art. 9 - legge regionale concernente: organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali);
e) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 (Esercizio delle funzioni amministrative in materie di igiene e sanitą pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'Art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), ad eccezione degli articoli 13, 14, primo comma, 15 e 16.
2. Le abrogazioni di cui al comma 1, hanno effetto dalla data in cui sarą entrato in vigore il regolamento previsto dall'Art. 5, comma 1, lettera b), e sarą divenuto esecutivo il provvedimento previsto dallo stesso Art. 5, comma 1, lettera a).
La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.