(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. L' Art. 4 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Competenza). - 1. Il rilascio dell'autorizzazione alla apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie e degli studi professionali di cui all'Art. 5 è attribuita al sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, del comune ove la struttura ha sede.».