Toscana - Legge 34/03 - articolo 4: Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 8/1999

Articolo 4 - Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 8/1999

(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)

1. L' Art. 4 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Competenza). - 1. Il rilascio dell'autorizzazione alla apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie e degli studi professionali di cui all'Art. 5 è attribuita al sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, del comune ove la struttura ha sede.».


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