(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. L'Art. 14 della legge regionale n. 8/1999 č sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Titolare dello studio professionale).
1. Il titolare dello studio professionale č tenuto a comunicare tempestivamente al sindaco:
a) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario operante nello studio;
b) le sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie;
c) la temporanea chiusura o inattivitą dello studio.
2. Il titolare dello studio professionale č inoltre tenuto a curare l'organizzazione tecnico-sanitaria dello studio sotto il profilo igienico ed organizzativo.