Liguria - Legge 28/03 - articolo 1: Modifiche all'Art. 1

Articolo 1 - Modifiche all'Art. 1

(Regione Liguria - legge n° 28, 4 novembre 2003)

1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) le parole «promosse dall'Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988)» sono soppresse, e le parole «un programma temporale determinato» sono sostituite dalle parole «uno specifico programma temporale degli investimenti».

2. Al comma 2 le parole «Giunta regionale» sono sostituite dalla parola «Regione» e le parole «attuativi delle opere» sono sostituite dalle parole «esecutivi con le modalità previste nel regolamento di cui all'Art. 5, comma 3».

3. Al comma 3, le parole «Giunta regionale» sono sostituite dalla parola «Regione».

4. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, altresì, a tutti gli investimenti nella sanità finanziati con coniributo della U.E., dello Stato o della Regione».


premessa // articolo successivo