(Regione Liguria - legge n° 28, 4 novembre 2003)
1. Il comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale n. 20/1995 č sostituito dal seguente:
«1. Gli elaborati progettuali comprendono gli studi di fattibilitą ove previsto dal regolamento di cui all'Art. 5, comma 3. Gli elaborati progettuali di cui all'Art. 2 comma 2 lettera a) sono individuati nello studio di fattibilitą previsto dall'Art. 7 del decreto ministeriale 29 agosto 1989, n. 321, nel progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Tali livelli di progettazione vengono sviluppati conformemente alle indicazioni contenute nello studio di fattibilitą.».
2. Al comma 2 la parola «esecutivo» č soppressa.