(Regione Liguria - legge n° 28, 4 novembre 2003)
1. Al comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 20/1995 le parole «giunta regionale» sono sostituite dalla parola «Regione» e dopo la parola «progettuali» sono aggiunte le parole «di cui all'Art. 1, comma 2,».
2. Al comma 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«b) lo studio di fattibilitą ed i progetti esecutivi previsti dall'Art. 6, comma 2;
c) la conformitą dei progetti previsti dall'Art. 6, comma 2 allo studio di fattibilitą;
d) la fase realizzativa.».
3. Il comma 3 č sostituito dal seguente:
«3. La giunta regionale detta disposizioni regolamentari per disciplinare le procedure di valutazione del nucleo e per garantire omogeneitą di intervento nei confronti delle verifiche di cui al comma 1.».