(Regione Liguria - legge n° 28, 4 novembre 2003)
1. Il comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:
«2. Il nucleo effettua l'istruttoria sugli studi di fattibilità relativi a maggiori opere definite ai sensi del regolamento di cui all'Art. 5, comma 3; effettua, altresì, l'istruttoria sui progetti di tutti gli interventi individuati dalla programmazione regionale finanziati con risorse pubbliche e/o private il cui costo complessivo sia uguale o superiore a Euro 2.000.000,00 definiti dall'Art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, oltre ad interventi riguardanti modificazioni di funzioni su immobili esistenti, arredi ed attrezzature.».
2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Regione può comunque richiedere il parere del nucleo di valutazione anche per i progetti di cui al comma 2 aventi rilevante impatto programmatorio, il cui costo complessivo sia inferiore a Euro 2.000.000,00.».
3. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi non rientranti nei commi 2 e 3, l'istruttoria del nucleo è sostituita dal provvedimento di approvazione del progetto adottato dall'ente attuatore. La struttura competente della giunta regionale, in tali casi, approva il progetto sulla base dell'approvazione dell'ente attuatore, attestandone esclusivamente la congruità con la programmazione regionale.».
4. Al comma 4 le parole «La giunta regionale» sono sostituite dalle parole «La Regione» e le parole «e di affidamento di incarichi o di opere sono soppresse».