(Regione Liguria - legge n° 28, 4 novembre 2003)
1. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale n. 20/1995, la parola «membri» č sostituita dalla parola «componenti» e alla lettera d) le parole «direttori sanitari responsabili di strutture ospedaliere» sono soppresse.
2. Al comma 2, le parole, «di qualifica non inferiore al sesto livello, che presta la propria attivitą a tempo pieno» sono sostituite dalle parole «amministrativo di fascia non inferiore alla "C" o da un componente del nucleo.».
3. Al comma 3, le parole «opere per le quali» sono sostituite dalle parole «progetti per i quali» e dopo le parole «attivitą di» sono aggiunte le parole «consulenza o di».