(Regione Liguria - legge n° 28, 4 novembre 2003)
1. Al comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale n. 20/1995, la parola «informa» č sostituita dalla parola «fonda» e la parola «ad» č sostituita dalla parola «su».
2. Al comma 3, la parola «mensilmente» č soppressa e la parola «interventi» č sostituita dalla parola «progetti»; le parole «dalla legge 492/1993» sono sostituite dalle parole «da specifiche normative» e la parola «sanita» č sostituita dalla parola «salute».
3. Il comma 8 dell'Art. 9 č sostituito dal seguente:
«8. Il nucleo, nel caso di istruttorie particolarmente complesse, qualora sia necessario approfondire particolari aspetti dei progetti in esame puņ attivare nei modi e nelle forme concordate un rapporto diretto di collaborazione e di consulenza con altri organismi pubblici.».
4. Il comma 9 č abrogato.