(Regione Liguria - legge n° 28, 4 novembre 2003)
1. La legge finanziaria regionale stabilisce il finanziamento dei programmi di investimenti in sanitą.
2. Gli oneri relativi sono iscritti nell'U.P.B. 9.201 «Investimenti nella sanitą» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. Agli oneri derivanti dall'Art. 6 si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 «Spese di funzionamento» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.