(Regione Emilia-Romagna - legge n° 29, 23 dicembre 2004)
1. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione,
il bilancio economico preventivo ed bilancio d'esercizio sottoposto a
revisione contabile costituiscono gli strumenti della programmazione
economicao-finanziaria per il governo delle aziende sanitarie. Gli
strumenti contabili documentano l'impegno delle risorse relative ai
livelli essenziali di assistenza. Il bilancio di missione, presentato
unitamente al bilancio d'esercizio, rende conto del perseguimento
degli obiettivi di salute assegnati alle aziende sanitarie dalla
Regione e dalle conferenze territoriali sociali e sanitarie.
(modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge
9/18 - ndr)
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente commissione
consiliare esprime parete sulla proposta di finanziamento delle
aziende sanitarie predisposta dalla giunta regionale, sul quadro
generale degli obiettivi loro assegnati, nonchè sul bilancio
economico preventivo di ciascuna azienda sanitaria. La giunta
regionale approva i bilanci consuntivi delle aziende sanitarie,
previo parere della competente commissione consiliare, e riferisce
annualmente al consiglio sullo stato del Ssr e dei bilanci delle
aziende sanitarie per le opportune valutazioni.
(modificato dall'articolo 27, comma 2, della legge
9/18 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 27, comma 3, della legge 9/18 - ndr)
3. I beni mobili ed immobili delle aziende sanitarie destinati al perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, ai sensi dell'Art. 828, comma 2, del codice civile. La sottrazione di tali beni al regime di proprietà pubblica può avvenire esclusivamente previa espressa autorizzazione regionale sulla base di un analitico programma di riqualificazione dei servizi sanitari.
4. La Regione può, ai sensi dell'Art. 119, ultimo comma, della Costituzione, autorizzare l'indebitamento delle Aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di investimento, anche oltre i limiti di cui all'Art. 2, comma 2-sexies, lettera g), numero 1 e numero 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, previa motivata ed analitica valutazione dell'idoneità dello aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti.
5. La Regione promuove il rispetto dei tempi di pagamento nei contratti fra imprese ed aziende sanitarie, anche attraverso il coordinamento delle stesse.