(dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza del 6-19.12.06 - ndr)
(Regione Campania - legge n° 18, 17 ottobre 2005)
1. La musicoterapia è attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente legge; essa si pone come scopo lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e, conseguentemente, di una migliore qualità della vita.
2. La Regione Campania promuove l'applicazione della musicoterapia, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o, comunque, disagiate dal punto di vista delle relazioni.