(Regione Campania - legge n° 18, 17 ottobre 2005)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) musicoterapia: l'uso della musica e dei suoi elementi - suono, ritmo, melodia ed armonia - ad opera di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di gruppo, all'interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la mobilizzazione, l'espressione, l'organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi;
(dichiarata l'illegittimitą costituzionale con sentenza del 6-19.12.06 - ndr)b) musicoterapista: un soggetto in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza della musica, che ha svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un tirocinio di un anno presso strutture pubbliche o convenzionate o del privato sociale, della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.
(questione di legittimitą costituzionale: ricorso 17.12.05 - dichiarata l'illegittimitą costituzionale con sentenza del 6-19.12.06 - ndr)