(dichiarata l'illegittimitą costituzionale con sentenza del 6-19.12.06 - ndr)
(Regione Campania - legge n° 18, 17 ottobre 2005)
1. Il musicoterapista esercita la propria attivitą nell'ambito degli operatori socio-sanitari nell'area della riabilitazione socio-sanitaria e psico-pedagogica.
2. Il musicoterapista espleta:
a) funzione preventiva: disturbi di iperattivitą in etą da scuola primaria; comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti; sedazione della madre in gravidanza; miglioramento della relazionalitą e della socializzazione nei soggetti normodotati;
b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-grave; deficit sensoriali, ipovedenti e non vedenti, ipoacusici con protesi ed impianti cocleari; disturbi relazionali dell'infanzia; patologie neuromotorie dell'infanzia; patologie neurologiche dell'adulto, parkinson, alzheimer, coma lieve e post-coma; patologie psichiatriche dell'adulto, comunicazione sonora in gruppo nei dipartimenti di salute mentale, in centri e comunitą terapeutiche per tossicodipendenti;
c) funzione socio-sanitaria: attenuazione dell'ansia del paziente ospedalizzato e delle sofferenze dei malati terminali, gestione del potenziale disagio psicologico degli operatori.