Campania - Legge 18/05 - articolo 6: Norma transitoria

Articolo 6 - Norma transitoria

(questione di legittimitą costituzionale: ricorso 17.12.05 - dichiarata l'illegittimitą costituzionale con sentenza del 6-19.12.06 - ndr)

(Regione Campania - legge n° 18, 17 ottobre 2005)

1. Possono iscriversi al registro professionale regionale dei musicoterapisti coloro che entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania della presente legge dimostrano con idonea certificazione di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, di aver svolto e superato, la formazione per musicoterapista per almeno novecento ore pił trecento di tirocinio presso una struttura pubblica o privata riconosciuta, con supervisione clinica e di musicoterapia.

2. Sono riconosciuti istituti per la formazione in musicoterapia i centri di studio che possono dimostrare con apposita documentazione e certificazione di avere effettuato, contestualmente, entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania della presente legge:

a) attivitą relative alla musicoterapia da non meno di dieci anni;

b) attivitą di ricerca musicoterapica con partnerships o convenzioni stipulate con strutture pubbliche collegate direttamente o indirettamente alla disciplina in questione da non meno di cinque anni;

c) almeno dieci pubblicazioni scientifiche relative alla musicoterapia;

d) attivitą di formazione articolata e strutturata da non meno di cinque anni;

e) attivitą interistituzionali con universitą e centri di formazione e ricerca del settore a livello internazionale e comunitario nel campo della musicoterapia.

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.


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