(Regione Veneto - legge n° 26, 22 dicembre 2005)
1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà;
b) conferimenti degli eventuali partecipanti;
c) lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli organi competenti.
2. I beni dell'Istituto sono inventariati in patrimonio disponibile ed indisponibile. I beni mobili e immobili che l'Istituto utilizza per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile dello stesso e sono soggetti alla disciplina degli articoli 830 e 828, secondo comma, del codice civile.
3. Gli atti di trasferimemito a terzi di diritti reali su beni immobili dell'Istituto sono assoggettati a previa autorizzazione regionale.
4. In caso di estinzione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito alla Regione.