(Regione Abruzzo - legge n° 6, 28 marzo 2006)
1. Le borse di studio aggiuntive afferiscono alle discipline che saranno individuate dalla giunta regionale, su proposta del componente la giunta della Direzione sanità d'intesa con i rettori delle Università di Chieti e di L'Aquila.
2. L'importo della borsa di studio è pari a quello indicato nell'Art. 39 del decreto legislativo n. 368/1999.
3. Due borse di studio, fra quelle individuate ai sensi del comma 1, sono riservate a studenti stranieri con cittadinanza di uno dei Paesi del Mediterraneo o dell'area Mediorientale.