(Regione Abruzzo - legge n° 6, 28 marzo 2006)
1. La Direzione sanità della giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente art. 2, alle università beneficiarie, per ciascun anno accademico, con le seguenti modalità:
a) per le borse di studio relative al primo anno dei corsi di specializzazione, l'importo deve essere erogato in unica soluzione entro il 30 maggio 2006;
b) per quelle relative agli anni successivi al primo, l'importo deve essere erogato anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all'inizio degli anni accademici di riferimento.
2. La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non venga utilizzata per il previsto finanziamento delle borse di studio a favore dell'avente titolo, deve essere restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l'ulteriore erogazione, anche nel caso di rinuncia, dell'avente titolo medesimo, alla prosecuzione, in qualsiasi momento, della frequenza del corso di specializzazione.