(Regione Liguria - legge n° 6, 14 febbraio 2006)
1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'Elenco di cui all'Art. 3 le Organizzazioni con finalitą didattiche in possesso dei requisiti di qualitą definiti dalla giunta regionale sulla base delle proposte del Comitato di cui all'Art. 6.