(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 21, 1 giugno 2006)
1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui all'Art. 16, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), e specificamente:
a) le modalità di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all'Art. 4, comma 4 della legge regionale n. 32/2003;
b) le forme e le modalità di funzionamento e di attuazione dell'archivio, come previsto dall'Art. 11, comma 3, della legge regionale n. 32/2003;
c) le modalità organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all'Art. 14 della legge regionale n. 32/2003.