(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 21, 1 giugno 2006)
1. Le comunicazioni dei detentori di apparecchiature radiogene di cui all'Art. 12 della legge regionale n. 32/2003 possono essere effettuate sia in forma cartacea che mediante modalità informatica.
2. La comunicazione cartacea è effettuata utilizzando i moduli di cui all'allegato al presente regolamento, ed è inviata, a cura del detentore interessato, al dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente per territorio.
3. La comunicazione informatica è effettuata previa richiesta, al dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente, di apposito identificativo di accesso, e di una parola d'ordine specifica.
4. I detentori di apparecchiature radiogene, ove autorizzati secondo la procedura di cui al comma 3, accedono direttamente all'ART, e gestiscono il proprio archivio.