(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 21, 1 giugno 2006)
1. L' accesso all'ART è garantito a tutti gli enti ed organi pubblici che, secondo quanto previsto dal capo V della legge regionale n. 32/2003, svolgano funzioni amministrative di controllo e di prevenzione, in relazione alle materie oggetto del presente regolamento.