(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 14, 10 agosto 2006)
1. Gli istituti informano la propria organizzazione a criteri di funzionalitą ed economicitą di gestione, al fine di assicurare alla propria gestione efficacia ed efficienza.
2. Gli istituti adottano l'atto aziendale di cui all'Art. 2 della legge regionale n. 8/2001 in base ai principi e criteri definiti dalla giunta regionale.
3. Al personale degli istituti si applicano i Contratti collettivi di lavoro nazionali e gli accordi regionali in vigore per il personale del Servizio sanitario regionale.