Friuli Venezia Giulia - Legge 19/06 - articolo 37: Determinazione del
compenso dei componenti dell'organo di indirizzo delle Aziende
ospedaliero-universitarie
Articolo 37 - Determinazione del compenso dei componenti dell'organo
di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie
(Regione Friuli Venezia
Giulia - Legge n° 19, 26 ottobre 2006)
1. Ai componenti dell'organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie viene corrisposto un
compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale.
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