(Regione Piemonte - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 15, 11 dicembre 2006)
1. Sino all'attuazione del programma di cui all'Art. 9, comma 1, sono fatte salve le delimitazioni delle aree di salvaguardia effettuate con specifico provvedimento dell'autorità competente.
2. Per le captazioni esistenti prive del provvedimento di definizione dell'autorità competente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'Allegato III della deliberazione della giunta regionale 26 aprile 1995, n. 102-45194 in materia di procedure e documentazione necessaria all'individuazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni che forniscono acqua per il consumo umano.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.